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Contratti telematici B2B: non basta il flag per le clausole vessatorie

La Cassazione (ord. 20 giugno 2026 n. 20945) cambia le regole per i contratti online tra imprese: la semplice spunta della casella non basta ad approvare le clausole vessatorie.

La crescente digitalizzazione dei processi aziendali ha reso la stipula di contratti online una prassi quotidiana anche nei rapporti commerciali tra imprese (B2B).

Fino a oggi il “doppio flag” o “doppia spunta” è stato lo strumento più diffuso per consentire agli utenti di approvare le clausole vessatorie nei contratti online: con la prima spunta si accetta il contratto in generale, con la seconda spunta si approvano le condizioni più gravose del contratto (es. penali, recesso, deroga del Foro competente a decidere di eventuali contenziosi) posto che la legge richiede per la validità delle clausole vessatorie un’approvazione specifica e separata.

Le modalità di firma dei contratti conclusi sul web, tuttavia, dovranno essere revisionate a seguito di una recente ordinanza della Corte di Cassazione del 20 giugno 2026 n.20945, intervenuta sulle modalità di sottoscrizione delle clausole vessatorie nei contratti telematici conclusi tra imprenditori e tra professionisti.

Nel caso specifico, una società conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Viterbo il proprio fornitore di energia, il quale sosteneva che fosse competente il Tribunale di Roma. Il fornitore, infatti sosteneva che il cliente avesse accettato una clausola di deroga al foro competente inserita nelle proprie condizioni generali. Il contratto era stato stipulato integralmente online e il cliente aveva specificamente approvato tale clausola mediante la cosiddetta "spunta" (o flag) di un'apposita casella durante la navigazione sul portale web.

Nel confermare la competenza del Tribunale di Viterbo, la Suprema Corte ha statuito che il requisito di approvazione scritta mediante doppia firma dell’acquirente non è rispettato nel caso di semplice spunta della casella corrispondente alla clausola vessatoria, essendo richiesta una firma elettronica o firma digitale leggera.

In altre parole, nell’ambito dei contratti tra imprenditori (ai quali pertanto non si applica la disciplina del Codice del Consumo), l’espressa e specifica accettazione delle clausole vessatorie non è giuridicamente integrata dal mero point & click o "flaggatura" della casella.

Tale decisione ha un importante impatto rispetto a tutti i contratti conclusi online i quali dovranno prevedere un sistema per consentire al firmatario di approvare specificamente tutte le clausole vessatorie tramite firma digitale per garantire un consenso maggiormente consapevole. Tale requisito può ritenersi soddisfatto, a titolo esemplificativo, mediante l'utilizzo di procedure di autenticazione informatica basate sull'invio al firmatario di un codice OTP (One Time Password) tramite SMS o e-mail.

La portata pratica di questa ordinanza è considerevole per tutte le realtà imprenditoriali che distribuiscono servizi o prodotti tramite piattaforme digitali.

Affidarsi esclusivamente alla tecnica del flag per far approvare clausole limitative o derogatorie ai propri partner commerciali espone le imprese al rischio di nullità o inefficacia di tali clausole, privando l'azienda delle relative tutele.

L’adeguamento dei testi contrattuali e l'implementazione di sistemi di firma elettronica leggera diviene quindi un adeguamento tecnico-giuridico imprescindibile per garantire la solidità dei contratti telematici.

Massima

in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS), non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”) della casella corrispondente alla clausola stessa”.
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